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Formazione sulla sicurezza sul lavoro: guida all'Accordo Stato-Regioni 2025

Durate, aggiornamenti e modalità dei corsi obbligatori per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e addetti alle emergenze, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e il D.Lgs. 81/2008. A cura di HSE Group Academy, Cesena.

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La formazione di HSE Group

HSE Group Academy progetta i corsi sulle lavorazioni reali dell'azienda: le esercitazioni si svolgono sulle attrezzature, sui DPI e negli ambienti effettivamente usati dai partecipanti. Il catalogo comprende corsi per preposti e dirigenti, addetti alle emergenze, DPI, lavori in quota, spazi confinati, rischio elettrico PES/PAV, abilitazioni alle attrezzature, procedure LOTO e manutenzione industriale. Tutti i corsi sono erogati su preventivo: l'elenco completo è nella pagina Academy.

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Domande frequenti sulla formazione obbligatoria

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Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione?

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, riunisce in un unico testo le regole sulla formazione per la sicurezza sul lavoro. Le novità principali sono: un corso obbligatorio anche per il datore di lavoro (16 ore); il corso per preposti portato a 12 ore con aggiornamento ogni 2 anni anziché 5; il corso per dirigenti ridotto a 12 ore; regole più precise su videoconferenza ed e-learning; la verifica dell'efficacia della formazione anche durante il lavoro; un aggiornamento quinquennale con almeno 4 ore di pratica per gli operatori di attrezzature e per chi lavora in ambienti confinati. Il periodo transitorio di 12 mesi si è chiuso a maggio 2026: oggi i nuovi corsi devono rispettare le nuove regole.

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Il datore di lavoro deve fare un corso sulla sicurezza? Entro quando?

Sì. Con l'Accordo Stato-Regioni 2025 il datore di lavoro deve seguire un corso specifico di almeno 16 ore (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008), più un modulo di 6 ore se opera nei cantieri. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. Secondo le indicazioni diffuse finora, chi era già datore di lavoro all'entrata in vigore dell'Accordo ha 24 mesi per mettersi in regola, cioè fino a maggio 2027, ed è considerato in regola chi ha già frequentato un corso per dirigenti conforme alle regole precedenti. Questo corso è diverso da quello del datore di lavoro che svolge personalmente i compiti di RSPP, che ha moduli e durate propri. Il nuovo obbligo riguarda anche i titolari di piccole imprese che finora non avevano alcuna formazione formale.

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Chi è il preposto, quante ore di formazione deve fare e si può fare online?

Il preposto è chi sovrintende al lavoro di altri e ne controlla l'esecuzione: capisquadra, capireparto, capiturno. Dal D.L. 146/2021 il datore di lavoro deve individuarlo formalmente, e il preposto ha l'obbligo di intervenire e, se necessario, interrompere l'attività in caso di comportamenti non conformi. Con l'Accordo Stato-Regioni 2025 il corso dura almeno 12 ore e l'aggiornamento è di 6 ore ogni 2 anni. Il corso si svolge in presenza oppure in videoconferenza sincrona, cioè in diretta con docente e partecipanti collegati; l'e-learning non è ammesso. Molte aziende non hanno ancora adeguato le scadenze: gli attestati di aggiornamento con più di 2 anni vanno rinnovati.

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Quanto dura la formazione dei dirigenti per la sicurezza?

Il corso per dirigenti dura 12 ore secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025 (prima erano 16), con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. Il dirigente, ai fini della sicurezza, è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa: direttori di stabilimento, responsabili di funzione, capi area (art. 2, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/2008). Conta la funzione svolta, non la qualifica contrattuale. Il corso tratta responsabilità, delega di funzioni, valutazione dei rischi, gestione degli appalti e dei rischi da interferenza. È ammesso in presenza, in videoconferenza sincrona e in e-learning.

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Quante ore di formazione deve fare un lavoratore e ogni quanto si aggiorna?

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda che l'attività dell'azienda sia classificata a rischio basso, medio o alto: in totale 8, 12 o 16 ore. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. La classe di rischio dipende dal settore di attività, ma la formazione specifica deve comunque riguardare i rischi reali della mansione emersi nel DVR. Alla formazione di base si aggiungono, quando servono, i corsi per incarichi particolari (addetti alle emergenze, preposti) e quelli per attività specifiche (attrezzature che richiedono abilitazione, lavori in quota, lavori elettrici, ambienti confinati). La formazione deve avvenire all'assunzione o al cambio di mansione.

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La formazione sulla sicurezza si può fare in e-learning?

Solo in parte. L'Accordo Stato-Regioni 2025 distingue tre modalità: presenza, videoconferenza sincrona (lezione in diretta a distanza) ed e-learning (corso registrato fruito in autonomia). L'e-learning è ammesso solo dove l'Accordo lo prevede espressamente, ad esempio per la formazione dei dirigenti; è escluso per i preposti e per tutte le parti pratiche, come l'addestramento all'uso di attrezzature, DPI anticaduta o procedure di recupero, che richiedono la presenza fisica. Anche quando è ammesso, l'e-learning deve rispettare requisiti tecnici e prevedere la verifica finale dell'apprendimento. Prima di acquistare un corso online conviene quindi verificare che la modalità sia ammessa per quella specifica figura.

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Come si verifica che la formazione sia stata efficace?

Ogni corso obbligatorio si chiude con una verifica finale dell'apprendimento, senza la quale l'attestato non può essere rilasciato. L'Accordo Stato-Regioni 2025 aggiunge un secondo livello: la verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento del lavoro, cioè controllare che le persone applichino davvero in reparto ciò che hanno imparato. In pratica significa osservazioni sul campo da parte di preposti e RSPP, controlli sull'uso di DPI e procedure, analisi dei near miss e degli infortuni, prove di emergenza. Le evidenze vanno registrate: dimostrano che l'azienda non si è limitata a far frequentare un corso. Una formazione costruita sulle attrezzature e sugli ambienti reali dell'azienda rende questa verifica molto più semplice.

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La formazione sulla sicurezza va fatta in orario di lavoro e a carico dell'azienda?

Sì. L'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare costi a carico dei lavoratori. Il tempo dedicato ai corsi obbligatori è quindi tempo di lavoro a tutti gli effetti, e le spese per docenza, materiali e attestati restano all'azienda. Questo vale per la formazione generale e specifica, per gli aggiornamenti e per i corsi legati alla mansione, come le abilitazioni alle attrezzature. Organizzare i corsi presso la sede aziendale, sulle macchine e negli spazi reali, riduce i tempi di trasferta e rende l'addestramento più aderente al lavoro quotidiano.

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Che differenza c'è tra informazione, formazione e addestramento?

Sono tre obblighi diversi, definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008. L'informazione trasmette conoscenze utili a riconoscere e gestire i rischi, ad esempio con un opuscolo o una riunione. La formazione è un processo educativo strutturato, con durata e contenuti stabiliti, che trasferisce competenze per lavorare in sicurezza e si chiude con una verifica. L'addestramento è la parte pratica: insegna l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, DPI e procedure, con prove ripetute dal vivo. Dal 2026 l'addestramento può svolgersi anche con simulazioni in ambiente reale o virtuale e va tracciato in un apposito registro. Un attestato di formazione non sostituisce l'addestramento quando questo è richiesto, come per i DPI di terza categoria.

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Quante ore dura il corso antincendio e quale livello serve alla mia azienda?

Il corso per addetti antincendio, regolato dal D.M. 2 settembre 2021, ha tre livelli: livello 1 di 4 ore, livello 2 di 8 ore, livello 3 di 16 ore. L'aggiornamento è obbligatorio almeno ogni 5 anni, con durata di 2, 5 o 8 ore a seconda del livello. Il livello non si sceglie liberamente: deriva dalla valutazione del rischio di incendio del luogo di lavoro, riportata nel DVR. Per le attività elencate nell'Allegato IV del decreto, gli addetti devono inoltre ottenere l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco dopo un esame. Il corso deve comprendere esercitazioni pratiche con estintori e, quando presenti, naspi e idranti.

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Quante ore dura il corso di primo soccorso aziendale?

Dipende dal gruppo in cui rientra l'azienda secondo il D.M. 388/2003. Il gruppo A comprende le attività a rischio più elevato e le aziende con più di cinque lavoratori nei settori con indice infortunistico alto; il gruppo B le aziende con tre o più lavoratori non comprese nel gruppo A; il gruppo C quelle con meno di tre lavoratori. Il corso per gli addetti dura 16 ore nel gruppo A e 12 ore nei gruppi B e C. L'aggiornamento è obbligatorio ogni 3 anni, almeno per la parte pratica: 6 ore per il gruppo A e 4 ore per i gruppi B e C. Il datore di lavoro deve anche garantire la cassetta di primo soccorso e un sistema per allertare i soccorsi.

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Quali DPI richiedono un addestramento obbligatorio?

L'art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 rende indispensabile l'addestramento per due gruppi di dispositivi di protezione individuale (DPI): quelli di terza categoria, che proteggono da rischi di morte o di danni gravi e permanenti (ad esempio imbracature anticaduta e apparecchi di protezione delle vie respiratorie), e i dispositivi di protezione dell'udito. Per tutti gli altri DPI resta l'obbligo di formazione e informazione. L'addestramento deve essere pratico: vestizione, regolazione, controllo prima dell'uso, limiti di impiego, conservazione e criteri di sostituzione. Va documentato per ogni lavoratore. È più efficace se svolto sui dispositivi effettivamente in dotazione in azienda, perché modelli diversi hanno regolazioni e limiti diversi.

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Quando un lavoro è "in quota" e che formazione serve?

Per il D.Lgs. 81/2008 (art. 107) è lavoro in quota ogni attività che espone al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile: tetti, scaffalature, coperture, piattaforme, scale, impianti. Chi usa DPI anticaduta deve ricevere formazione e addestramento pratico, perché sono DPI di terza categoria; chi lavora con accesso e posizionamento mediante funi deve seguire il percorso specifico dell'Allegato XXI. Un punto spesso trascurato è il recupero: un lavoratore rimasto appeso all'imbracatura può subire gravi conseguenze in pochi minuti per la sospensione inerte. Per questo, prima dell'inizio dei lavori, servono un piano di soccorso, l'attrezzatura per il recupero e persone addestrate a usarla.

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Riferimenti normativi

  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: artt. 2, 19, 37, 77, 107 e Allegato XXI

  • D.M. 2 settembre 2021 (gestione della sicurezza antincendio) e D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (primo soccorso)

  • Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale

Aggiornato a ottobre 2026 · A cura dello staff tecnico di HSE Group Srl, Cesena. Le risposte hanno carattere informativo: per i casi specifici fa fede il testo vigente delle norme citate.

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